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Il decreto Salva Milano in corso di approvazione alle Camere, quale norma interpretativa, offre il fianco a molteplici questioni di costituzionalità.
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “SALVA CASA” E ACCERTAMENTO CONFORMITÀ IN ASSENZA O DIFFORMITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE
ABOLIZIONE DEL REATO DI ABUSO DI UFFICIO (ART. 323 C.P.C.) E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CODICE APPALTI D. LG. N. 36/2023: QUALI CONSEGUENZE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE?
DECRETO SALVINI “SALVA-CASA” E SANATORIA PER PARZIALE DIFFORMITÀ
A seguito del contenzioso del Consiglio di Stato, volto a dimostrare l’illegittimità della previsione per gli autistici per la quale l’assegno di cura era preluso a chi non si trovava alle cd. “cure domiciliari” curato dallo scrivente, la Giunta Regionale della Campania con la del. n. 70 del 22/02/2024 in BURC n. 24 del 18/03/2024 cambia le regole. Tra i gravissimi al I posto della scala delle priorità tornano gli autistici livelli III del DSM – V, come previsto dall’art. 3, lett. g) del D.M. 26/09/2016.
La Regione aveva stabilito il seguente ordine di priorità:
1) coloro che sono inseriti in programmi di cure domiciliari integrate;
2) anziani non autosufficienti ad alto carico assistenziale;
3) persone con disabilità gravissime.
In pratica nuovamente gli autisti livell III il minore si collocavano al terzo posto, in spregio del DM 26/09/2016.
La questione è già stata affrontata e risolta ex professo dal CdS con le decisioni n. 10560/2023; 10561/2023; 10562/2023; 10563/2023; 10565/2023; 10566/2023; 10570/2023 in occasione dell’impugnative del pregresso regime stabilito dalla DGR n. 325/20.
Fortunatamente la Regione ha eliminato detta previsione riportando gli autistici all’apice dela scale di priorità se di livello III.
Inoltre, viene eliminata la previsione secondo la quale per i minori che frequentavano la scuola andava disposta una decurtazione del 40%.
La precedente disposizione, laddove decurtava l’assegno del 40% per chi frequenta la scuola era assurda e colpiva soprattutto, se non in via esclusiva, i minori disabili in età scolare, discriminandoli in maniera ingiustificata e ponendo i genitori di fronte ad una scelta odiosa: o rispettano l’obbligo scolastico e ottengono come “premio al contrario” una decurtazione del 40% o non lo rispettano e ottengono come “premio” il 100% dell’assegno unito, però, ad una sanzione penale ex art. 570 ter c.p. e rischio concreto di subire i provvedimenti ex 366 c.c. in tema di potestà genitoriale.
Come a tutti noto in Italia esiste l’obbligo scolastico da impartire per almeno 10 anni. Responsabili ne sono i genitori.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
L’obbligo di istruzione può essere assolto:
-nelle scuole statali e paritarie;
-nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale;
-attraverso l’istruzione parentale.
L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
Sussiste anche l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni. Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:
-proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica.
-frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.
-iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
-frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.
Il tutto corredato da “ammonimenti” e sanzioni “penali” e “civili” ex art. 12 del D. L. n. 123/2023 cd “Decreto Caivano”.
L’illegittimità della prevista decurtazione ora eliminata, che colpisce in particolare i minori disabili e tutti coloro che frequentano la scuola fino al grado secondario di secondo grado, era palesemente illogica e manifestamente illegittima. Si penalizza, infatti, chi rispetta la legge e rappresenta un incentivo ad evadere l’obbligo scolastico o ad abbandonare la scuola soprattutto nelle fasce più deboli ed emarginate della popolazione, che più hanno bisogno dell’assegno di cura che si ricorda è uno strumento di lotta alla povertà.
GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI: UN GUERRIERO CON LA LANCIA SPUNTATA
Con il D. Lgs. n. 20 del 05/02/2024 è stata istituita l’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle persone con disabilità, a decorrere dal 01/01/2025. In realtà i poteri ad esso assegnati rendono l’organo poco incisivo nell’ambito del contrasto ai fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto a trovare un accomodamento ragionevole.
CONVEGNO INFORMATIVO
AUTISMO: PROSPETTIVE, INTERVENTI E MODELLI ORGANIZZATIVI.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 9 febbraio 2024, n. 13, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condiziona l'attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio.
Il codice dell’ordinamento militare ha previsto, infatti, una speciale indennità una tantum per i militari che soffrano d’infermità contratta per causa di servizio, purché il riconoscimento dell’indennità avvenga in costanza di rapporto. Con ricorso presentato avanti al TAR Campania-Napoli, l’Avv. Luigi Adinolfi prospettava l’incostituzionalità della norma nella parte in cui limitava il beneficio alla costanza del rapporto di lavoro.
Il giudice a quo, aderendo a tale deduzione, sollevava la questione di Costituzionalità.
Dunque, i giudici della Consulta, nel dichiarare la questione fondata, hanno osservato che la condizione posta dall’art. 1801 del codice per la concessione del beneficio aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso.
Si allega uno scritto riassuntivo al fine di orientare le famiglie e gli esercenti la potestà genitoriale per ottenere in via amministrativa e/o giurisdizionale l'insegnante di sostegno per le ore necessarie di permanenza a scuola del minore con disabilità (es. autismo, ritardo mentale, ipovedenti, ecc...).
Il TAR Campania - Napoli con 17 Sentenze ha annullato la Delibera n. 131 del 2022 con la quale la Giunta Regionale della Campania aveva stabilito che le terapie ABA fossero somministrate in base all'età del paziente e non alle concrete necessità.
In accoglimento del ricorso ha annullato quali atti consequenziali tutti i contratti ABA decisi dall'ASL in applicazione della Delibera n. 131 per illegittimità derivata.
Autismo. Parla Gemma, componente dell’intergruppo sulla Disabilità del Parlamento europeo (Fdi-Ecr): “Sentenza su assegno di cura è segno di politica fallimentare della Regione”.
Il Consiglio di Stato ha accolto una serie di appelli, patrocinati dall’avvocato Luigi Adinolfi, ribaltando completamente il responso del Tar e stabilendo che le persone con spettro autistico vanno posizionate al primo posto nella scala delle priorità per gli assegni di cura.
Gemma, componente dell’intergruppo sulla Disabilità del Parlamento europeo, ha commentato la vittoria dell'Avv. Adinolfi cosi: “La sentenza del Consiglio di Stato è una vittoria per i caregiver perché prima, secondo i criteri stabiliti dalla Regione, la persona autistica veniva classificata al livello tre di gravità”. Inoltre ha ribadito che “È una sentenza che mette in evidenza i punti fallimentari di una politica regionale che sul fronte dell’autismo è fanalino di coda finalmente ci sono giudici che rimettono al centro i caregiver”.
Le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato sono ricorribili per Cassazione ex art. 111, comma 8 della Costituzione.
L'interventore adesivo nel giudizio di appello estromesso è legittimato a proporre ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 8 Costituzione.
La questione concernente la configurabilità o meno di un interesse legittimo collettivo di determinate collettività o categorie soggettivizzate in enti associativi esponenziali è di giurisdizione in quanto attiene ai limiti esterni della giurisdizione del Giudice Amministrativo, deducibili con ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione a norma dell'art. 362 c.p.c.
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Le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la decisione n. 32559 del 23/11/2023 hanno cambiato diametralmente indirizzo rispetto alla precedente pronuncia n. 27842/2019 e hanno affermato che le Sentenze emesse dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato sono ricorribili per Cassazione in ragione delle conseguenze che esse determinano nell'ambito della giurisdizione amministrativa ex art. 99 c.p.a.
In particolare la Cassazione dopo aver chiarito che l'interesse legittimo e l'interesse ad agire coincidono e che la verifica dell'esistenza di un interesse legittimo e non di mero fatto non differenziato e non giustiziabile è questione di giurisdizione (limite esterno) e che l'interesse processuale a ricorrere è diverso in quanto è una condizione dell'azione, ha affermato che se è configurabile un interesse legittimo e il G.A. non esercita la giurisdizione è esperibile ricorso per Cassazione ex art. 118, comma 8 Costituzione.
Nell'ambito di detto ricorso la Cassazione deve valutare se c'è in astratto detta posizione di interesse legittimo e/o di diritto soggettivo in caso di giurisdizione esclusiva del G.A.
Alla luce di detti principi ha annullato la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 18 del 09/11/2021 che aveva dichiarato inammissibili gli interventi proposti in appello da alcune Associazioni di categoria ed Enti esponenziali della collettività, senza una analisi concreta e specifica degli statuti e con una motivazione criptica.
Per la Cassazione la Sentenza della Adunanza Plenaria ha degradato la posizione di detti Enti e categorie ad interesse di mero fatto, non giustiziabile in maniera immotivata.
Per le Sezioni Unite ciò rappresenta non un error in procedendo ma un diniego in astratto della tutela giurisdizionale invocata da soggetti titolari di un interesse sostanziale (legittimo) e ha annullato la Sentenza rinviando gli atti al Consiglio di Stato.
Sussiste un contrasto tra giurisdizioni in merito all’acquisizione al patrimonio del Comune degli immobili non abbattuti nel termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di abbattimento ex art. 31, c. 3 e 4 DPR 380/2001. Per il Giudice Amministrativo l’effetto dell’acquisizione non è automatico occorrendo una ulteriore fase: “cd. parentesi accertativa”. Per il Giudice Penale è, invece, automatico (ope legis) con perdita della titolarità.
La sentenza passata in giudicato di accoglimento di ricorso in tema di accesso civico generalizzato va ottemperata con ordine di ostentazione dei documenti richiesti se esistenti o certificazione di assenza di detti atti.
Va anche accolta la richiesta di pagamento di una somma per ogni giorno di ulteriore ritardo ex art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a. (cosiddetta penalità di mora o astreinte). Si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nelle pene private o sanzioni civili indirette (Adunanza Plenaria n. 14/2014). Trattasi di un rimedio processuale posto a disposizione del ricorrente in ottemperanza onde assicurare l’effettività e la pienezza della tutela giurisdizionale a fronte della mancata o non esatta o comunque non tempestiva esecuzione della sentenza passata in giudicato.
La richiesta di cancellazione delle frasi offensive contenute negli scritti difensivi di controparte va accolta in quanto le stesse eccedono il garbo, la convenienza e il rispetto reciproco che dovrebbe sempre e comunque informare l'agere degli attori del processo, non mai inquinando ovvero contaminando la genuinità della dialettica processuale e lo spirito di giustizia.
La Corte Costituzionale con la decisione n. 252 del 19/12/2022 (in G. Uff. n. 51 del 22/12/2022) ha cassato l’art. 1, c. 1, della L. Reg. Siciliana n. 19 del 29/07/2021 e in via consequenziale gli artt. 1, c. 2 e 2 della L. Reg. Siciliana n. 19/2021.
La disposizione prevedeva, tramite una norma di “interpretazione autentica”, che il cd. “terzo condono” (art. 32 D. L. n. 269/2003), che come a tutti noto nelle zone vincolate si applica solo ai cd. “abusi minori” e vieta il condono per opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli di inedificabilità ancorché relativi (c. 27, lett. g) art. 32), oltre che assoluti.
Come è noto i precedenti condoni (L. 47/1985 “primo condono”; L. 724/1994 “secondo condono”) permettevano (a determinate condizioni) la sanatoria di abusi nelle zone sottoposte a vincoli “relativi”, escludendo solo quelli nelle aree di inedificabilità assoluta.
Per la Corte Costituzionale la norma è da ritenersi innanzitutto non “interpretativa”, ma “innovativa” per il semplice motivo che con efficacia retroattiva estende il condono alle zone con vincoli “relativi” a dispetto della Legge n. 269/2003, estendendo al “terzo condono” le disposizioni del “primo condono”.
La Corte, in sintesi, annulla la disposizione in quanto ritiene:
Alla luce di ciò per la Corte la norma regionale impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri eccede i limiti della potestà legislativa primaria della Regione Siciliana per come sanciti dello Statuto Speciale, disciplinato dalla Legge Costituzionale n. 2/48 a norma dell’art. 116 della Costituzione, che conferisce alla Regione Siciliana (il termine “Regione Sicilia” è un errore) la competenza esclusiva su alcune materie (beni culturali, agricoltura, pesca, enti locali, ambiente, turismo, polizia forestale) nel rispetto della Costituzione e dello stesso Statuto.
La pronuncia, inoltre, non condivide il parere reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 291 del 2010 (adunanza del 31/01/2012) per il quale nella Regione Siciliana continuano ad applicarsi le disposizioni del “primo condono” ex L. n. 47/1985, preclusivo della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta, azzerando, la portata applicativa a livello giurisdizionale del parere citato.
Il TAR Campania - Napoli con l'interessante Sentenza n. 7350 del 28/11/2022 ha chiarito che la P.A. in caso di legittima istanza di accesso non può limitarsi ad affermare che non trova il documento richiesto in quanto irreperibile. Deve andare oltre e, soprattutto, se risulta smarrito deve presentare circostanziata denuncia di smarrimento agli organi competenti e deve adottare atti di natura archivistica volti ad accertare lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi dopo accurate ricerche. Il TAR sottolinea anche che è compito della P.A. ricostruire, se possibile, l’atto mancante.
In sintesi con la sentenza in commento è stato ritenuto illegittimo il rifiuto di ostentazione giustificato da generiche affermazioni di irreperibilità degli atti e il Comune deve:
Con la Sentenza n. 915 del 30/11/2022 la Corte dei Conti di Napoli, Giudice Unico de Falco ha chiarito che il servizio prestato per conto dell'ONU per zone di intervento per missioni di pace va assimilato al servizio di guerra, con conseguente applicabilità dei benefici di legge in favore dei combattenti.
La Sentenza del TAR Campania – Napoli n. 6394/2022 affronta il delicato problema del limite esterno della giurisdizione amministrativa in tema di revoca per inadempimento di contributi pubblici dati in via provvisoria.
In questo caso la giurisdizione appartiene all’AGO qualsivoglia sia il motivo dell’inadempimento e, soprattutto, qualunque sia il nomen iuris utilizzato dalla P.A. (decadenza, revoca, ecc…) in quanto una volta concesso il finanziamento cessa la fase pubblicista in cui la posizione dell’aspirante alla sovvenzione è di interesse legittimo, con incardinamento della giurisdizione amministrativa ordinaria (non esclusiva) ed inizia la fase privatistica. Da questo momento in poi la posizione giuridica si trasforma in diritto soggettivo da interesse legittimo.
Nelle ipotesi in cui la sovvenzione è riconosciuta direttamente dalla legge secondo il modulo “legge-fatto-effetto” senza esercizio di alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo da parte della P.A. la giurisdizione è sempre e comunque dell’AGO anche nella fase prodromica all’assegnazione del beneficio economico.
BREVE VADEMECUM OPERATIVO SUI DIRITTI DEI MINORI DISABILI
Breve sintesi dei principali diritti dei minori disabili alla luce della vigente normativa.
Per il TAR in caso di handicap grave l’insegnante di sostegno va garantito a copertura di tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno, senza tenere conto della circostanza che la cattedra per gli insegnanti di sostegno è di 18 ore settimanali. È compito delle istituzioni nominare anche più insegnanti di sostegno su di un unico bambino per garantire la copertura totale dell’orario scolastico (in genere 40 ore settimanali per il tempo pieno).
La Sentenza è interessante anche perché afferma la giurisdizione esclusiva del TAR nella materia e soprattutto perché obbliga la scuola a redigere il PEI per l’anno scolastico in corso assegnando un termine di 15 gg., con nomina contestuale di un Commissario ad Acta.
In pratica il TAR ha applicato l’art. 34, lett. c) e e), del c.p.a., così evitando ai ricorrenti un successivo giudizio di ottemperanza ex art. 113 c.p.a.
Si offre un agile strumento agli operatori del diritto, e non solo, per stabilire con facilità il titolo edilizio necessario per le opere edilizie in Regione Campania.
"L’avvocato amministrativista Luigi Adinolfi di Caserta ci permette grazie alla chiarezza del ricorso presentato contro il diniego ricevuto dal Comune di Caserta di ottenere la copia dell’elenco delle consulenze e degli incarichi erogati dallo stesso Comune e anche copia degli atti che sempre il Comune di Caserta è obbligato a trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
23 Marzo , 12:41
ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia ha inviato alla Corte Costituzionale gli atti di un procedimento avviato da un tirocinante infermiere che non ha potuto sostenere il tirocinio formativo in ospedale perché non vaccinato, in quanto aveva già contratto il Covid e per il rischio di eventi avversi; i giudici amministrativi siciliani hanno chiesto alla Consulta di valutare eventuali profili di incostituzionalità "della normativa sulla vaccinazione obbligatoria per Covid-19 rispetto agli altri parametri di costituzionalità dei vaccini obbligatori, in particolare gli eventi avversi". Ne dà notizia l'avvocato amministrativista casertano Luigi Adinolfi, intervenuto ad adiuvandum nel processo. I magistrati siciliani si sono discostati da numerose sentenze amministrative precedenti che avevano escluso dubbi di costituzionalità ritenendo che il rischio degli effetti avversi non rientrasse "nella media, tollerabile, degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni"; sentenze che si fondavano su dati revisionati di recente, fanno notare i magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa (sezione distaccata del Consiglio di Stato), visto che appena nel febbraio 2022 è stato pubblicato dall'Aifa il rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19. "I dati che emergono dalla consultazione del rapporto e dal confronto tra lo stesso ed il rapporto vaccini 2020 - si legge nell'ordinanza - evidenziano, infatti, una situazione ben diversa". Dall'esame del rapporto 2020, quando ancora i vaccini anti-Covid non c'erano ancora, si evidenzia che, rispetto al totale delle dosi totali somministrate in Italia di vaccini (sia obbligatori che raccomandati), nel 2020 sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza complessivamente 5.396 segnalazioni di sospetti eventi avversi a vaccini, pari a 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni gravi". Mentre nel rapporto pubblicato un mese fa, "durante il primo anno dell'attuale campagna vaccinale anti-Covid, sono state inserite, nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso, successivo alla vaccinazione, su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate. Come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti Sars-Cov-2 è superiore alla media degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni, ma lo è di diversi ordini di grandezza. Le emergenze istruttorie suggeriscono, quindi, una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati". Tra le criticità a rischio costituzionalità l'adeguatezza del sistema di monitoraggio dei pazienti con il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nell'anamnesi pre-vaccino, e il consenso che viene richiesto nonostante per lavorare il vaccino sia ritenuto obbligatorio, per cui il consenso non sarebbe libero. (ANSA)
Il TAR Campania - Napoli dichiara l'illegittimità delle plurime Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania che sospese le attività didattiche in presenza, in via generalizzata, in quanto non si tenne conto della regolamentazione per “fasce” di rischio contenuta nella normativa statale, che aveva già operato, ex ante, il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione.
Riscontro Ministero della Salute in merito all'istanza di accesso civico generalizzato relativamente al mancato aggiornamento del Piano Pandemico Nazionale del 2009 a seguito nuova pandemia da Covid-19
Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria nell'ambito della verifica della sussistenza del vincolo ex legge per immobili appartenenti ad enti ecclesiastici modificati nel corso del tempo.
Didattica a distanza - Chiusure scuole Regione Campania per Coronavirus. Ammissibilità dell'appello su decreto cautelare monocratico. Obbligo per la Regione Campania di costante monitoraggio dell'andamento del virus con particolare riferimento alla popolazione scolastica.
L'articolo affronta la problematica del consenso informato relativamente alla somministrazione di un vaccino non obbligatorio alla luce dei principi costituzionali vigenti.
L'articolo affronta la problematica della incostituzionalità dei DPCM emessi durante l'emergenza Coronavirus.
L'articolo affronta la problematica del mancato aggiornamento dei Piani Pandemici Regionali e Nazionali e loro mancata applicazione nella fase pre-pandemica, che ha favorito la diffusione del contagio.
Illegittimità costituzionale della tessera dei vaccinati.
I bambini autistici hanno diritto all'insegnante di sostegno per tutto l'orario scolastico.
Sentenza rivoluzionaria del TAR Campania – Napoli. I bambini autistici hanno diritto all’insegnante di sostegno per tutte le ore di permanenza a scuola, indipendentemente dalla cattedra di 18 ore settimanali prevista dal Provveditorato per l’insegnante di sostegno.